L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sull'utile finanziario derivante dall'attivita' artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
