L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 80 (Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni). - I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero, ad eccezione di quelli preveduti dal comma 5 dell'art. 14-quater della legge e dal comma 9 dell'art. 32bis del presente regolamento, i quali sono disposti dal Ministero. I trasferimenti tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Ministero, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita' giudiziaria che procede precisandone i motivi la durata e la sede di destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria procedente. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare nel luogo dove il detenuto e' ristretto. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente. Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione. L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 e' disposta dal Ministero".

Testo vigente dal 7 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248~art23 · fonte del testo