L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione".

Testo vigente dal 7 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248~art3 · fonte del testo