Art. 4 — D i v i e t i
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 agosto 2017. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, puo' essere apposto ogni altro marchio o indicazione purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-21;246~art4 · fonte del testo
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