Art. 3 — Requisiti per la marcatura CE
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 agosto 2017. 461 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformita' previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
tolto: a) conformita' alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
tolto: b) conformita', nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformita'. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;
tolto: c) conformita' al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5. La marcatura CE indica che i 'dodotod soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilita' di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano. La marcatura CE:
tolto: a) e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico b)
tolto: in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera a);
tolto: c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm;
tolto: d) e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione;
tolto: e) e' accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformita' e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' alle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-21;246~art3 · fonte del testo
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