Art. 11 — Vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 agosto 2017. 612 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al fine di verificare la conformita' dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici. A tal fine e' consentito alle persone incaricate:
tolto: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;
tolto: b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
tolto: c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. I prodotti, che risultino non muniti del marcatura CE, o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilita' dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonche' al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo e' maggiorato dal 50 per cento. Ove si constati che prodotti, anche se muniti del marcatura CE o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro. Il provvedimento di cui al comma 5, e' comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
tolto: a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;
tolto: b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita' l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformita' e' dovuta:
tolto: a) al mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;
tolto: b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
tolto: c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-21;246~art11 · fonte del testo
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