Art. 13 — Prodotti marginali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 agosto 2017. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza non devono recare il marcatura CE. Gli elenchi dei prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i quali l'immissione sul mercato e' subordinata solo ad una dichiarazione di conformita' alle "regole dell'arte" rilasciata dal fabbricante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-21;246~art13 · fonte del testo
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