Art. 16 — Norma transitoria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
Abrogato dal 9 agosto 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 agosto 2017. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo sprovvisti del marcatura CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/ 106/CEE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-21;246~art16 · fonte del testo
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