Art. 2 — Compiti dell'Ente
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1995 al 11 novembre 2001. 98 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'Ente attende ai compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 389
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-21;242~art2 · fonte del testo
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