Art. 2 — Compiti dell'Ente
L'Ente attende ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
