Art. 5 — Compiti del consiglio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1995 al 11 novembre 2001. 217 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Sono di competenza del consiglio:
tolto: a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente da sottoporre al Ministro dei lavori pubblici;
tolto: b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;
tolto: c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
tolto: d) l'approvazione dei capitolati generali;
tolto: e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;
tolto: f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonche' degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;
tolto: g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;
tolto: h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;
tolto: i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;
tolto: l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, nonche' la relativa dotazione organica;
tolto: m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto. Il consiglio puo' esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 389
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-21;242~art5 · fonte del testo
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