Art. 20 — Bilanci dell'Ente
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1995 al 11 novembre 2001. 225 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il sistema contabile dell'Ente comprende:
tolto: a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;
tolto: b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;
tolto: c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonche' i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonche' le riscossioni delle entrate;
tolto: d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilita' a cura del collegio dei revisori. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione. Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione, i bilanci di cui ai precedenti commi, deliberati dal consiglio devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici e trasmessi al Ministero del tesoro corredati delle relazioni del collegio dei revisori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 389
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-21;242~art20 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.