Art. 3 — Organi dell'Ente
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1995 al 11 novembre 2001. 418 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sono organi dell'Ente:
tolto: 1) il consiglio;
tolto: 2) l'amministratore;
tolto: 3) il collegio dei revisori. E' causa d'incompatibilita' con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:
tolto: a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;
tolto: b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attivita' che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilita' sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilita'. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilita', nonche' alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro dei lavori pubblici gli incarichi ricoperti e le attivita' svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilita'. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle societa' per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attivita' o studi nel campo delle opere pubbliche. L'amministratore puo' essere revocato per le cause indicate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle societa' per azioni. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 389
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-21;242~art3 · fonte del testo
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