Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1998 al 30 dicembre 2001. 364 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'iscrizione di un additivo nell'allegato I e' consentita soltanto quando l'additivo:
tolto: a) incorporato negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale;
tolto: b) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggia il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
tolto: c) e' controllabile nei mangimi;
tolto: d) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi, e' escluso che configuri un trattamento o una profilassi delle malattie animali. Tale condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, gruppo D;
tolto: e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale non deve essere riservata a terapia medica o medico-veterinaria. L'iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo nell'allegato II e' ammessa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), qualora sia lecito ritenere, tenuto conto dei risultati disponibili, che sono anche soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lettere a) e d). Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
tolto: a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita' per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonche' i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
tolto: b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati II e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art9 · fonte del testo
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