Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1999 al 30 dicembre 2001. 167 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento si intende per:
tolto: a) additivo: la sostanza o la preparazione, diversa dalle premiscele di cui alla lettera c), contenente sostanze che, incorpo- rate negli alimenti per gli animali puo' influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale;
tolto: b) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo statuto naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale;
tolto: c) premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi. Il termine "premiscela" sostituisce il termine "integratore" utilizzato nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. Per le definizioni di mangimi, mangimi composti, mangimi completi, mangimi complementari, razioni giornaliere, animali e animali familiari valgono le definizioni di cui all'allegato I alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art2 · fonte del testo
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