Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 30 dicembre 2001. 72 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le domande di iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di additivi negli allegati I e II devono essere corredate di documentazione preparata conformemente alle linee direttrici che figurano nell'allegato IV. Devono comunque essere rispettate le disposizioni concernenti:
tolto: a) le buone prassi di laboratorio in materia di reciproca accettazione dei dati per la valutazione dei prodotti;
tolto: b) la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per altri scopi scientifici;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art8 · fonte del testo
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