Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 30 dicembre 2001. 77 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I tenori massimi e minimi indicati negli allegati I e II si riferiscono ai mangimi completi con tasso di umidita' del 12%, quando tali allegati non prevedono disposizioni particolari. Se la sostanza ammessa come additivo esiste anche allo stato naturale in taluni ingredienti del mangime, la parte di additivo da incorporare e' calcolata in modo che la somma degli elementi aggiunti e degli elementi presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto negli allegati I e II.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art4 · fonte del testo
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