Art. 1
All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
- a)copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita' per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonche' i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- b)un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati Il e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 5 maggio 1998
