Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
Abrogato dal 30 dicembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 30 dicembre 2001. 109 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero della sanita' puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, esclusivamente per prove pratiche o ai fini scientifici, a condizione che cio' avvenga sotto controllo ufficiale degli organi di vigilanza competenti e con le modalita' indicate dallo stesso Ministero. Le deroghe di cui al comma 1 sono consentite solo nel caso in cui la sperimentazione di tali prodotti non comporti un rischio per la salute dell'uomo, dell'animale o dell'ambiente. Il Ministero della sanita' puo' comunque vietare l'utilizzazione in alimentazione umana di prodotti ottenuti da animali oggetto delle sperimentazioni di cui ai commi 1 e 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art6 · fonte del testo
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