Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1999 al 30 dicembre 2001. 134 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Solo gli additivi elencati nell'allegato I, che soddisfano alle disposizioni del presente regolamento, possono essere commercializzati nell'ambito dell'alimentazione animale; gli stessi possono essere contenuti nei mangimi soltanto alle condizioni previste nel medesimo allegato I; e' vietata ogni altra forma di distribuzione di additivi nel quadro dell'alimentazione animale. In deroga al comma 1, la commercializzazione e l'impiego nel territorio nazionale di additivi elencati nell'allegato II possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a condizione che corrispondano alle disposizioni previste al riguardo nel presente regolamento e per la durata massima prevista dallo stesso allegato II. La incorporazione di additivi nei materie prime per mangimi e' consentita soltanto se il loro impiego e' espressamente previsto nell'allegato I o nell'allegato II.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art3 · fonte del testo