Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi puo' essere inflitta dal comitato competente per sezione di cui all'art. 40, e previa contestazione degli addebiti, una penale nei limiti stabiliti a norma dell'art. 25. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi. Il mandato puo' essere denunciato dal presidente della Societa', su parere conforme della commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Societa'. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti che decidono in via definitiva.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art28 · fonte del testo