All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengono a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale. Le sanzioni sono:

  • a)il richiamo;
  • b)la pena pecuniaria;
  • c)la radiazione. L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria e' fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalita' di cui all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria puo' essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Societa', delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art25 · fonte del testo