All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengono a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale. Le sanzioni sono:
- a)il richiamo;
- b)la pena pecuniaria;
- c)la radiazione. L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria e' fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalita' di cui all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria puo' essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Societa', delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
