I ricorsi previsti dagli artt. 27 e 28 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la direzione generale potra' tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sara' intervenuto il provvedimento definitivo. Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art29 · fonte del testo