[1]Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

[2]Qualifica

[3]Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)

[4]Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)

[5]Tenente colonnello e maggiore....

[6]14,80

[7]7,70

[8]Capitano....

[9]14,50

[10]7,60

[11]Tenente....

[12]14,40

[13]7,50

[14]Sottotenente....

[15]13,80

[16]7,20

[17]Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....

[18]14,00

[19]7,40

[20]Maresciallo capo....

[21]13,40

[22]7,00

[23]Maresciallo ordinario....

[24]13,00

[25]6,80

[26]Maresciallo....

[27]12,60

[28]6,60

[29]Brigadiere capo....

[30]12,90

[31]6,80

[32]Brigadiere....

[33]12,20

[34]6,40

[35]Vice brigadiere....

[36]12,10

[37]6,40

[38]Appuntato scelto....

[39]10,90

[40]5,70

[41]Appuntato....

[42]9,90

[43]5,20

[44]Carabiniere scelto/finanziere scelto....

[45]9,10

[46]4,80

[47]Carabiniere/finanziere....

[48]8,40

[49]4,40 Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[50]Gradi

[51]Incrementi mensili lordi (euro)

[52]Valori mensili lordi (euro)

[53]Tenente Colonnello/Maggiore

[54]13,00

[55]812,70

[56]Capitano

[57]12,70

[58]797,60

[59]Tenente

[60]12,60

[61]790,30

[62]Sottotenente

[63]12,10

[64]758,30

[65]Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante

[66]12,30

[67]772,10

[68]Maresciallo capo

[69]11,80

[70]737,30

[71]Maresciallo ordinario

[72]11,40

[73]714,40

[74]Maresciallo

[75]11,00

[76]692,00

[77]Brigadiere Capo

[78]11,30

[79]711,10

[80]Brigadiere

[81]10,70

[82]669,20

[83]Vice Brigadiere

[84]10,60

[85]665,90

[86]Appuntato Scelto

[87]9,50

[88]598,90

[89]Appuntato

[90]8,70

[91]545,30

[92]Carabiniere scelto/Finanziere scelto

[93]8,00

[94]500,30

[95]Carabiniere/Finanziere

[96]12,90

[97]467,90

[98]1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170

1

con decorrenza dal 1 ottobre 2007

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.

2

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 27, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo, viene retrodata al 1° febbraio 2007.

Testo vigente dal 9 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 2007 al 9 giugno 2009. 29 parole tolte, 29 parole aggiunte in 48 capoversi.

tolto: ===================================================================== |Incrementi mensili | Valori mensili lordi Gradi | lordiaggiunto: Gradi

aggiunto: Incrementi mensili lordi (euro) tolto: |

aggiunto: Valori mensili lordi (euro) tolto: =====================================================================Tenente | |

aggiunto: Tenente Colonnello/Maggiore tolto: |

13,00tolto: |

812,70 tolto: ---------------------------------------------------------------------Capitano |

aggiunto: Capitano

12,70tolto: |

Mostra gli altri 40 capoversi cambiati

797,60 tolto: ---------------------------------------------------------------------Tenente |

aggiunto: Tenente

12,60tolto: |

790,30 tolto: ---------------------------------------------------------------------Sottotenente |

aggiunto: Sottotenente

12,10tolto: |

758,30 tolto: ---------------------------------------------------------------------Maresciallo aiutante | |

aggiunto: Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallotolto: | | aiutante | aggiunto: aiutante

12,30tolto: |

772,10 tolto: ---------------------------------------------------------------------Maresciallo capo |

aggiunto: Maresciallo capo

11,80tolto: |

737,30 tolto: ---------------------------------------------------------------------Maresciallo ordinario |

aggiunto: Maresciallo ordinario

11,40tolto: |

714,40 tolto: ---------------------------------------------------------------------Maresciallo |

aggiunto: Maresciallo

11,00tolto: |

692,00 tolto: ---------------------------------------------------------------------Brigadiere Capo |

aggiunto: Brigadiere Capo

11,30tolto: |

711,10 tolto: ---------------------------------------------------------------------Brigadiere |

aggiunto: Brigadiere

10,70tolto: |

669,20 tolto: ---------------------------------------------------------------------Vice Brigadiere |

aggiunto: Vice Brigadiere

10,60tolto: |

665,90 tolto: ---------------------------------------------------------------------Appuntato Scelto |

aggiunto: Appuntato Scelto

9,50tolto: |

598,90 tolto: ---------------------------------------------------------------------Appuntato |

aggiunto: Appuntato

8,70tolto: |

545,30 tolto: ---------------------------------------------------------------------Carabiniere | |

aggiunto: Carabiniere scelto/Finanziere tolto: | | scelto | aggiunto: scelto

8,00tolto: |

500,30 tolto: ---------------------------------------------------------------------

Carabiniere/Finanzieretolto: |

12,90tolto: |

467,90 tolto: ---------------------------------------------------------------------

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 27, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo, viene retrodata al 1° febbraio 2007.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;220~art6 · fonte del testo