Art. 22
Stabilita' delle operazioni Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060. Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. In caso di insussistenza dei requisiti di stabilita' ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le previsioni del medesimo articolo 65.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
