Stabilita' delle operazioni Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060. Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. In caso di insussistenza dei requisiti di stabilita' ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le previsioni del medesimo articolo 65.

Testo vigente dal 8 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66~art22 · fonte del testo