Art. 19 — Notifiche e comunicazioni

01.((Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorita' mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.)) 1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

  • a)((posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;)) a-bis)(( lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;))
  • b)consegna a mano contro ricevuta;
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214));
  • d)((in caso di impossibilita' a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;))
  • d-bis)((nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.)) 2. ((Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita', salva la possibilita' per gli uffici di indicare una diversa modalita'.)) 3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti ((comprovano)) di disporre dei poteri di rappresentanza.

Testo vigente dal 23 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 23 gennaio 2025. 36 parole tolte, 151 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Leaggiunto: 01.Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorita' mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario. 1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) aggiunto: posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato; a-bis) lettera raccomandata con avviso di ricevimento aggiunto: o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;

c) aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214;

aggiunto: d) in caso di impossibilita' a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta tolto: del suo ricevimento aggiunto: di ricevimento con lo stesso mezzo;

dtolto: ) telex o telegrammaaggiunto: -bis) nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario. 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'tolto: . In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contrariaaggiunto: , salva la possibilita' per gli uffici di indicare una diversa modalita'. 3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti tolto: devono provare aggiunto: comprovano di disporre dei poteri di rappresentanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217~art19 · fonte del testo