Art. 19 — Notifiche e comunicazioni
01.((Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorita' mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.)) 1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
- a)((posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;)) a-bis)(( lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;))
- b)consegna a mano contro ricevuta;
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214));
- d)((in caso di impossibilita' a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;))
- d-bis)((nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.)) 2. ((Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita', salva la possibilita' per gli uffici di indicare una diversa modalita'.)) 3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti ((comprovano)) di disporre dei poteri di rappresentanza.
Testo vigente dal 23 gennaio 2025
