Art. 34 — Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 e dal presente regolamento sono eseguite, rispettivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da un ufficiale giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale. Comunicazioni e notificazioni sono indirizzate al domicilio indicato dall'iscritto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i). In caso di mancato recapito per irreperibilita' dell'interessato presso il domicilio indicato, esse sono depositate ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall'articolo 29, comma 4.

Testo vigente dal 16 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283~art34 · fonte del testo