Art. 18 — Verbalizzazioni

Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione e' sottoscritto, al termine dell'audizione, ((anche digitalmente)) dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura. ((Quando taluno dei soggetti)) non vuole o non e' in grado di sottoscrivere verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata ((registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,)) delle audizioni.((Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorita', nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.))

Testo vigente dal 23 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 23 gennaio 2025. 6 parole tolte, 123 parole aggiunte.

Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione e' sottoscritto, al termine dell'audizione, aggiunto: anche digitalmente dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura. Quando tolto: taluna delle parti aggiunto: taluno dei soggetti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere verbale, ne e' fatta … ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata registrazione tolto: fonografica delle audizioniaggiunto: , su qualunque supporto ritenuto idoneo, delle audizioni.Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorita', nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217~art18 · fonte del testo