Art. 15 — Revoca delle autorizzazioni
Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui ((all'articolo 19, comma 01)). I poteri istruttori, nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.
Testo vigente dal 23 gennaio 2025
