Art. 15 — Revoca delle autorizzazioni

Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui ((all'articolo 19, comma 01)). I poteri istruttori, nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.

Testo vigente dal 23 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 23 gennaio 2025. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui all'articolo tolto: 6, comma 5 aggiunto: 19, comma 01. I poteri istruttori, nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217~art15 · fonte del testo