Art. 17 — Indagini conoscitive di natura generale

L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge ((e')) pubblicato nel bollettino ((e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento)). ((Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonche' disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.)) ((Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.)) Dell'esito delle attivita' svolte ((e')) data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ((agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192,)) ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della ((legge)), il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.

Testo vigente dal 23 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 23 gennaio 2025. 49 parole tolte, 67 parole aggiunte.

L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge tolto: puo' essere aggiunto: e' pubblicato nel bollettino aggiunto: e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 tolto: gli uffici possono richiedere informazioni o l'esibizione aggiunto: possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonche' tolto: disporre aggiunto: disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli articoli aggiunto: 9, 10, 11 e 12. tolto: Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresi', le disposizioni in materia di accesso aggiunto: Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13. Dell'esito delle attivita' svolte tolto: puo' essere aggiunto: e' data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino. Qualora nel corso … merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, aggiunto: agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della tolto: stessa aggiunto: legge, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217~art17 · fonte del testo