Art. 17 — Indagini conoscitive di natura generale
L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge ((e')) pubblicato nel bollettino ((e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento)). ((Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonche' disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.)) ((Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.)) Dell'esito delle attivita' svolte ((e')) data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ((agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192,)) ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della ((legge)), il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.
Testo vigente dal 23 gennaio 2025
