Art. 10 — I s p e z i o n i

((Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.)) ((I funzionari dell'Autorita' esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.)) ((Nel caso dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresi' il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.)) ((Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonche' delle penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti:

  • a)vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
  • b)esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
  • c)esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.)) ((Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.)) Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, ((su qualsiasi forma di supporto o dispositivo)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui all'articolo 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185.

Testo vigente dal 23 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2021 al 23 gennaio 2025. 79 parole tolte, 191 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il collegioaggiunto: , su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni tolto: proposte dagli uffici presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria aggiunto: ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti. I funzionari dell'Autorita' tolto: incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri tolto: su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni aggiunto: previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, tolto: di aggiunto: nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. tolto: In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione aggiunto: Nel caso dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresi' il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, aggiunto: lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, tolto: l'opposizione aggiunto: nonche' delle penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti:

a) tolto: di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) tolto: di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) tolto: di esigenze di tutela del segreto aziendale o industrialetolto: , salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate al riguardoaggiunto: . Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra … ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, tolto: nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico aggiunto: su qualsiasi forma di supporto o dispositivo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185. Nel corso delle ispezioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217~art10 · fonte del testo