Art. 12 — Segreto di ufficio
Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni ((dell'Unione europea)) di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge ((...)).
Testo vigente dal 23 gennaio 2025
