Art. 6 — Divieto di scarico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1988 al 5 marzo 1992. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' fatto divieto di riversare gli scarichi contenenti le sostanze pericolose nelle acque sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, ivi comprese le unita' geologiche profonde. Le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente decreto non possono essere attuate in modo che ne risulti un trasferimento delle sostanze pericolose in altri ambienti, in particolare nel suolo, nel sottosuolo, ivi comprese le unita' geologiche profonde e nell'aria. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere osservate dagli stabilimenti esistenti a partire dal termine di cui all'art. 4, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;217~art6 · fonte del testo
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