Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1988 al 5 marzo 1992. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I termini fissati per l'osservanza dei valori limite di accettabilita', nonche' le procedure e le tecniche per la sorveglianza ed il controllo degli scarichi sono stabiliti nell'allegato II. I valori limite sono controllati al punto in cui gli scarichi contenenti le sostanze pericolose fuoriescono dalla unita' produttiva, salvo quanto previsto dall'art. 7. Comunque lo scarico generale dell'insediamento produttivo, nel cui ambito e' ubicata l'unita' produttiva, deve essere conforme ai limiti e alle prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;217~art5 · fonte del testo
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