Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1988 al 5 marzo 1992. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) sostanze pericolose: le sostanze pericolose che figurano nell'allegato III, individuate tra le famiglie e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I;
tolto: b) trattamento delle sostanze: qualsiasi procedimento industriale che comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze;
tolto: c) valori limite: i valori fissati per le sostanze pericolose di cui alla lettera a), che figurano nell'allegato III;
tolto: d) stabilimento industriale: ogni specifica unita' produttiva nella quale viene effettuato esclusivamente il trattamento di sostanze pericolose di cui alla lettera a), o di qualsiasi altro prodotto che contiene le medesime sostanze;
tolto: e) stabilimento esistente: qualsiasi stabilimento industriale in funzione o posto in funzione nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: f) stabilimento nuovo:
tolto: 1) qualsiasi stabilimento industriale che venga posto in funzione dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: 2) qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacita' produttiva autorizzata venga aumentata di oltre il 20% dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
tolto: g) scarico: qualsiasi scarico da stabilimento industriale nelle acque superficiali, interne e marine, pubbliche e private, nonche' nelle fognature, contenente sostanze pericolose, di cui alla lettera a).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;217~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.