Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Abrogato dal 23 marzo 2002
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Abrogato dal 23 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1992 al 23 marzo 2002. 38 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La produzione e l'utilizzazione degli agenti di cui all'art. 1 sono vietate, ad eccezione del caso in cui gli stessi siano presenti durante la lavorazione, o al termine di esse in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2002, N. 25
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;77~art6 · fonte del testo
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