Art. 7 — Impianti di trattamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.
Abrogato dal 5 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1988 al 5 marzo 1992. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 2, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non puo' accettare acque da trattare ne' effettuare a sua volta scarichi, prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto. I valori limite di cui all'allegato III sono altresi' controllati nel punto in cui le acque fuoriescono dall'impianto di trattamento. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;217~art7 · fonte del testo
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