Art. 3 — Titoli e corsi

Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

  • a)diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
  • b)diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello ((o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico));
  • c)diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
  • d)((diploma accademico di dottorato di ricerca,)) conseguito al termine del ((corso di dottorato di ricerca)) nel campo corrispondente;
  • e)diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento ((o del corso di master)). (( A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso. )) Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici ((...)). Il corso di ((dottorato di ricerca)) ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. (( Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente. )) Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2005 al 5 luglio 2024. 40 parole tolte, 92 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello aggiunto: o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico;

d) diploma accademico di tolto: formazione alla ricerca aggiunto: dottorato di ricerca, conseguito al termine del corso di tolto: formazione alla aggiunto: dottorato di ricerca nel campo corrispondente;

e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamentotolto: . I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale aggiunto: o del corso di master. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata … di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specificitolto: , individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5aggiunto: .... Il corso di tolto: formazione alla aggiunto: dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la … Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. Il corso di perfezionamento tolto: o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio tolto: oaggiunto: . Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di tolto: educazione permanente aggiunto: alta formazione permanente e ricorrente. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212~art3 · fonte del testo