Art. 8 — Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti. (( Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli. )) Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2005 al 5 luglio 2024. 14 parole tolte, 38 parole aggiunte.

Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. tolto: Tale misura puo' essere modificata aggiunto: Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione tolto: alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, aggiunto: a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212~art8 · fonte del testo