Art. 10-bis — Diplomi ad honorem

Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalita' di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attivita' artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca. Ciascuna istituzione puo' attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212~art10bis · fonte del testo