Art. 12 — Norme transitorie

Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento. ((Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni)) assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. (( Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. )) (( Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)).

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2005 al 5 luglio 2024. 152 parole tolte, 104 parole aggiunte.

Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento. tolto: Le aggiunto: Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo … termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. tolto: I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle norme del presente regolamento. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale aggiunto: Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212~art12 · fonte del testo