Art. 1 — Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende:
- a)per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero ((...)) dell'universita' e della ricerca;
- b)per istituzioni: le Accademie di belle arti, ((...)) l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche ((e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici));
- c)per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
- d)per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- e)per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- f)per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- g)per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio;
- g-bis)per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
- h)per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;
- i)per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di ((dottorato di ricerca)) in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
- l)per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- m)per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;
- n)per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- o)per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
- p)per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
- q)per curriculum: l'insieme delle attivita' formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- r)per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Testo vigente dal 5 luglio 2024
