Art. 7 — Effetti del trattamento economico
Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Testo vigente dal 24 giugno 2003
