Art. 11 — Spese per mezzi di trasporto per missione
Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessita' di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
