Art. 22 — Effetti del nuovo trattamento economico
Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 16 e 20 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Testo vigente dal 20 marzo 2006
