1. La domanda di permesso e' dichiarata inammissibile con provvedimento motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato se non e' accompagnata dalla ricevuta di versamento del diritto di cui all'art. 3 o non contenga i seguenti elementi essenziali: l'identita', il domicilio o la sede del soggetto richiedente, le coordinate geografiche e la superficie dell'area, la natura dei minerali oggetto della domanda, la durata del permesso richiesto. 2. La dichiarazione di inammissibilita' e' comunicata al richiedente a cura del M.I.C.A. 3. La domanda, ove sia carente di uno qualsiasi degli altri elementi o allegati indicati agli articoli 4 e 5, puo' essere integrata entro sessanta giorni dalla sua presentazione, conservando l'ordine cronologico della presentazione stessa.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art20 · fonte del testo