1. La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla ricevuta di versamento di un diritto di L. 60.000.000. 2. Il versamento e' effettuato a favore dell'erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 3. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge e dall'art. 21 del presente regolamento, il diritto di cui al comma 1 non e' rimborsabile. 4. Se il complesso dei costi amministrativi relativi all'istruttoria della domanda risulta superiore alla somma di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' imporre al richiedente di effettuare un pagamento addizionale prima del rilascio del permesso.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art3 · fonte del testo