1. La relazione di impatto ambientale deve contenere i seguenti elaborati tecnici:

  • a)una relazione sullo stato del sito interessato;
  • b)l'indicazione dei programmi di massima per il controllo e la registrazione delle componenti ambientali;
  • c)l'analisi degli eventuali effetti sulle componenti ambientali in relazione alle attivita' previste ed alle tecnologie ed attrezzature da utilizzare;
  • d)la descrizione delle eventuali misure per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art10 · fonte del testo