Art. 16 — Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati
Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
