Art. 25 — Compiti dei coordinatori e dei rilevatori

Il Piano generale di censimento stabilisce i compiti dei:

  • a)coordinatori intercomunali di censimento;
  • b)eventuali loro responsabili;
  • c)eventuali coordinatori comunali;
  • d)rilevatori. I coordinatori, gli eventuali loro responsabili e i rilevatori di cui al comma 1 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'articolo 326 del codice penale. E' fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Testo vigente dal 13 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154~art25 · fonte del testo